STATUTO dell’AIDU

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione Italiana Docenti Universitari (AIDU). Vi aderiscono professori e ricercatori universitari. L’AIDU ha sede in Roma, Via Crescenzio 25. Ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

2 – Finalità
L’AIDU ha per fine la valorizzazione e lo sviluppo della professione docente nella ricerca, nell’insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria, ispirandosi ai principi del Vangelo e a quelli della Costituzione repubblicana.

3 – Caratteri
L’AIDU è organizzazione professionale dei docenti universitari e ne assicura la rappresentanza.
E’ un ente non commerciale senza fine di lucro, con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ autonoma e apartitica. Ha struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci.
Aderisce alle iniziative di coordinamento ecclesiale.
Collabora con altre associazioni professionali impegnate nell’educazione e nell’insegnamento che perseguono finalità compatibili con le proprie.

4 – Attività
Per conseguire le sue finalità l’AIDU:
– promuove la formazione morale e professionale dei soci;
– cura lo sviluppo della spiritualità professionale, individuale e comunitaria, da viversi e da testimoniarsi anzitutto nell’ambiente universitario;
– elabora e propone, con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti, e più in generale per la società civile;
– promuove la partecipazione dei docenti alla vita della comunità universitaria, degli organi accademici, e degli ambiti professionali e sindacali;
– assume iniziative utili per recare il leale contributo dei docenti cristiani allo sviluppo della comunità universitaria ai vari livelli, di ateneo, nazionale e internazionale.

TITOLO II – I SOCI

5 – Diritti e doveri
Possono diventare soci dell’AIDU i docenti delle istituzioni universitarie operanti in Italia, anche in quiescenza, i quali accettino le regole del presente statuto.
I soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’AIDU, contribuendo a determinare le linee di indirizzo dell’azione sociale, concorrendo all’elezione degli organi statutari ed alle candidature negli organismi istituzionali alla cui elezione l’AIDU partecipi. Essi hanno diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste nel presente statuto e per le nomine degli organi direttivi statutari. E’ esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati, compresa la temporaneità della partecipazione.
I soci hanno il dovere di partecipare alla vita sociale, di osservare una coerente condotta morale e di concorrere al sostentamento dell’AIDU.

6 – Iscrizione, decadenza e recesso
L’adesione del socio, previo versamento della quota d’iscrizione, è raccolta dalla sezione d’ateneo. Essa è trasmessa al Consiglio centrale che, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutarla con provvedimento motivato. Altrimenti l’adesione é accolta.
L’adesione é a tempo indeterminato. Essa viene annualmente confermata con il versamento della quota sociale, che costituisce dovere fondamentale ed imprescindibile del socio.
La qualifica di socio si perde per il mancato versamento annuale della quota sociale, nei tempi stabiliti, o per gravi motivi, su delibera del Consiglio centrale. Avverso tali deliberazioni é ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il socio può recedere dall’AIDU con comunicazione scritta alla Sezione d’ateneo, da inviare almeno un mese prima della scadenza annuale. Il recesso e la decadenza non esimono il socio dal versamento delle quote sociali ancora dovute e di quella dell’anno in corso, né gli attribuiscono diritto alcuno sul patrimonio comune. Le quote e i contributi versati restano comunque acquisiti al patrimonio dell’AIDU e sono intrasmissibili ad altri e non rivalutabili.

7 – Patrimonio e amministrazione
Il patrimonio sociale é costituito:
a. dalle quote sociali annuali;
b. dai proventi delle attività realizzate;
c. dai contributi dello Stato e di enti pubblici e privati;
d. da altri apporti e conferimenti, sia pubblici che privati.
Esso é amministrato dal Tesoriere, che cura la redazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, sottoposto al controllo del Collegio sindacale e all’approvazione del Consiglio direttivo.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto verrà destinato ad associazioni professionali di docenti universitari o ad associazioni di ispirazione cristiana che abbiano finalità di utilità generale e non di lucro, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.2.1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le decisioni del Congresso nazionale.
L’esercizio finanziario a tutti i livelli coincide con l’anno solare.

TITOLO III – ORDINAMENTO DELL’AIDU

8 – Articolazione
L’AIDU, di carattere nazionale, si articola in sezioni di ateneo, o di più atenei collegati, e struttura centrale. I soci partecipano direttamente alle une e all’altra.

9 – Sezioni d’Ateneo
La sezione d’ateneo è costituita dai soci che sono docenti nello stesso ateneo.
La sezione si modella secondo le sue autonome scelte, avendo però sempre un’Assemblea, un Consiglio direttivo ed un Presidente, che si rinnovano ad ogni triennio.
Laddove non sia raggiunto il numero minimo di cinque soci, la sezione é retta da un delegato nominato dal Consiglio centrale. Tutte le cariche sono triennali e gratuite.

10 – Assemblea della sezione
L’Assemblea della sezione esprime la volontà dei soci in ordine al raggiungimento delle finalità dell’AIDU in sede locale.
Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata allo stesso da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i soci effettivi della sezione.
E’ consentito il conferimento di una delega ad un altro socio della sezione stessa.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione se sono presenti, direttamente o rappresentati per delega, la metà più uno dei soci della sezione aventi diritto di voto, in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

11 – Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea della sezione compete:
a) approvare il programma delle attività annuali;
b) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa;
c) eleggere, ogni tre anni e, di norma, nel periodo previsto per la celebrazione del Congresso nazionale, il Consiglio direttivo della sezione, nella composizione prevista dal successivo art.12;
d) designare i delegati dei soci della sezione al Consiglio nazionale, nel numero e con le modalità previste dal regolamento organico.

12 – Consiglio direttivo della sezione
Il Consiglio direttivo della sezione è composto nel modo seguente:
a) 3 membri nelle sezioni che contano sino a 25 soci;
b) 5 membri nelle sezioni comprendenti fino a 100 soci;
c) 7 membri nelle sezioni comprendenti fino a 150 soci;
d) 9 membri nelle sezioni comprendenti sino a 250 soci;
e) 11 membri nelle sezioni con oltre 250 soci .
Ciascun elettore può esprimere sino ad un massimo di 1, 2, 3, 4 e 5 preferenze, in relazione al numero dei consiglieri da eleggere.
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal regolamento organico.
Possono partecipare al Consiglio di sezione, con diritto di parola, i soci onorari, i dirigenti dell’AIDU di livello regionale e nazionale, qualora risultino iscritti fra i soci della sezione, ed il Consulente ecclesiastico.

13 – Competenze del Consiglio direttivo della sezione
E’ competenza del Consiglio di sezione:
a. eleggere tra i suoi componenti il Presidente e uno o più vicepresidenti, tra i quali uno vicario;
b. nominare tra i soci della sezione, anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere e i delegati delle varie attività;
c. eseguire i deliberati del Congresso nazionale attraverso le direttive della Presidenza nazionale e dell’Assemblea di sezione;
d. promuovere l’attività della sezione prendendo deliberazioni opportune per la realizzazione dei fini descritti dall’art.2;
e. proporre al Consiglio centrale candidature negli organismi istituzionali alla cui elezione l’AIDU partecipi e, ove previsto dal Consiglio nazionale, nelle liste dei delegati al Congresso nazionale;
f. raccogliere le adesioni dei nuovi soci da trasmettere al Consiglio centrale;
g. proporre al Consiglio centrale la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto dell’AIDU e del regolamento di sezione.

14 – Presidente della sezione
Il Presidente ha la rappresentanza della sezione, indice e presiede le adunanze del Consiglio e le assemblee di sezione, coordina le attività e assume ogni decisione necessaria per il buon andamento della sezione stessa.
Tiene, inoltre, i rapporti con gli altri presidenti di sezione, con il Coordinamento regionale e con gli organi della struttura centrale.
In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.

15 – Consulente ecclesiastico della sezione
Un sacerdote, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica, partecipa alla vita della sezione e fa parte, con diritto di parola, del Consiglio direttivo della sezione.

16 – Comitato regionale
I presidenti delle sezioni di ateneo della stessa regione formano, riuniti in conferenza, il Comitato regionale.

17 – Competenze del Comitato regionale
Il Comitato regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale nomina, tra i soci della regione anche non facenti parte del Comitato, il Segretario, e i delegati alle varie attività.
Indice convegni regionali e coopera all’organizzazione dei convegni regionali indetti dagli organi centrali.
Tiene i rapporti con le istituzioni di pari livello.

18 – Presidente del Comitato regionale
Il Presidente del Comitato regionale indice e presiede le riunioni del Comitato regionale.
Ha la rappresentanza del Comitato regionale e può ricevere dal Presidente nazionale la delega a rappresentare l’AIDU nella regione, per l’attuazione di particolari compiti istituzionali.

19 – Struttura centrale
La struttura centrale dell’AIDU si articola in:
a. Congresso nazionale;
b. Consiglio nazionale;
c. Consiglio centrale;
d. Comitato di presidenza;
e. Presidente nazionale.
Tutte le cariche sono triennali e gratuite.

20 – Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è l’assemblea di tutti i soci dell’Associazione che partecipano ad esso, direttamente o tramite delega ad altro socio. Ogni socio partecipante può ricevere non più di tre deleghe.
Può essere prevista un’assemblea formata soltanto da delegati dei soci, qualora essi superino il numero di 500, secondo le norme di un apposito regolamento, approvato dal Consiglio nazionale, che deve basarsi sul principio della rappresentanza proporzionale.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria su convocazione del Consiglio nazionale, approvata con la maggioranza dei 2/3.
Il Congresso nazionale:
a. fissa le linee programmatiche dell’attività dell’AIDU per il triennio;
b. discute la relazione del Presidente e i temi dell’Assise;
c. elegge il Presidente nazionale, il Consiglio centrale, il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri;
d. approva le modifiche dello statuto con la maggioranza dei 2/3, anche delegando il Consiglio nazionale;
Il Congresso é validamente costituito quale che sia il numero dei partecipanti ad esso.

21 – Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è formato dal Consiglio centrale, dai presidenti delle sezioni d’ateneo o di più atenei collegati e, senza diritto di voto, dai delegati di ateneo.
Esso è, entro le linee programmatiche approvate dal Congresso, l’organo deliberativo dell’AIDU e si esprime su tutte le questioni rilevanti per la vita di essa.
E’ convocato dal Presidente nazionale almeno una volta l’anno o su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
Il Consiglio nazionale controlla e sovrintende tutta l’attività dell’AIDU.
Approva, su delega del Congresso, le modifiche di statuto con la maggioranza dei 3/4 dei presenti.
Approva i regolamenti necessari per le attività dell’AIDU.
Stabilisce l’ammontare delle quote di iscrizione e delle quote sociali.
Approva il bilancio preventivo e quello consuntivo della struttura centrale.
Delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto.

22 – Consiglio centrale
Il Consiglio centrale è formato da:
1. il Presidente nazionale;
2. undici membri eletti dal Congresso tra i soci iscritti;
3. altri tre membri cooptati dal Consiglio nazionale fra le personalità eminenti del mondo accademico e scientifico.
Al Consiglio centrale spetta:
a. stabilire la localizzazione della sede centrale dell’AIDU;
b. eseguire i deliberati del Congresso;
c. nominare i dirigenti centrali per i vari settori delle attività svolte dall’AIDU;
d. esaminare e definire le candidature per gli organismi di carattere nazionale alla cui elezione l’AIDU partecipi;
e. approvare la costituzione delle sezioni di ateneo, procedere al loro scioglimento e nominare i commissari per inadempienze o violazioni dello statuto;
f. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
g. deliberare sulla decadenza dei soci proposta dalle sezioni d’ateneo.

23 – Comitato di presidenza
Il Comitato di presidenza è l’organo di ordinaria amministrazione dell’AIDU. Esso è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Consulente centrale.

24 – Presidente nazionale
Il Presidente nazionale è eletto a maggioranza semplice tra i soci dal Congresso nazionale.
Ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell’Associazione, dirige e coordina le attività sociali all’interno delle linee programmatiche determinate dal Congresso.
In particolare:
a. nomina due vicepresidenti, di cui uno vicario, scegliendoli fra i membri del Consiglio centrale, ed inoltre il Tesoriere e il Segretario, scegliendoli tra i soci;
b. convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio centrale e il Comitato di presidenza;
c. presiede le commissioni di settore eventualmente costituite.
E’ sostituito, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente vicario, anche fino alla celebrazione del congresso ordinario.

25 – Organi di controllo e di garanzia
Il Congresso nazionale elegge altresì, tra i soci, un Collegio sindacale di tre componenti effettivi e due supplenti, incaricati di vigilare sulla gestione amministrativa dell’AIDU e di predisporre una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
Elegge infine, tra i soci, un Collegio dei probiviri di tre componenti effettivi e due supplenti, incaricati di vigilare sul rispetto dello statuto e sui comportamenti rilevanti dei soci. Esso può comminare le sanzioni del richiamo, della censura, della sospensione e della decadenza, a seconda della gravità delle infrazioni segnalate dal Consiglio centrale.

26 – Consulente ecclesiastico centrale
L’AIDU ha un Consulente ecclesiastico centrale, nominato dalla CEI. Egli fa parte, con diritto di parola, del Consiglio centrale, del Consiglio nazionale e del Comitato di presidenza dell’AIDU.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

27 – Sede centrale
La sede centrale dell’AIDU è stabilita in Roma e localizzata con decisione del Consiglio centrale.

28 – Rinvio
Per quanto non stabilito dal presente statuto o dai regolamenti applicativi, si rinvia alle norme del codice civile e delle altre leggi disciplinanti la materia.

Roma, 8 luglio 1999

Registrato in Roma: 27 luglio 1999

Repertorio: n. 163271

Raccolta: n. 23988

 

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